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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2017, n. 99 [Testo]

Ultimo Aggiornamento: 18/07/2017 22:51
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Città: MILANO
Età: 47
Sesso: Maschile
18/07/2017 17:33

FONTE: Gazzetta Ufficiale

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2017, n. 99 
Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (17G00115)
(GU n.146 del 25-6-2017)
 
Vigente al: 25-6-2017
 




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47 della Costituzione e considerata l'esigenza di
assicurarne le finalita';
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento;
Visto il regolamento (UE) 2014/806 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese
di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del
Fondo di risoluzione unico;
Visto il regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre
2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici
in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi;
Vista la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01
concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto
della crisi finanziaria;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («Testo
unico bancario»);
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante
disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore
creditizio;
Viste le decisioni della Banca Centrale Europea del 23 giugno 2017,
con le quali la Banca Centrale Europea ha accertato che la Banca
Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. sono in dissesto o a
rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera
a), del regolamento (UE) 2014/806, in tal modo rilevando la
sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, anche
ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario;
Viste le decisioni del Comitato di Risoluzione Unico n.
SRB/EES/2017/11 e n. SRB/EES/2017/12 del 23 giugno 2017, con le quali
il Comitato di Risoluzione Unico ha accertato che non si prospettano
misure alternative che permettono di superare la situazione di
dissesto o di rischio di dissesto in tempi adeguati ai sensi
dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)
2014/806 e che l'avvio della risoluzione nei confronti di Banca
Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non sarebbe
necessario nell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18,
paragrafi 1, lettera c), e 5, del medesimo regolamento, in tal modo
rilevando la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera b), e l'insussistenza del presupposto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015,
n. 180, anche ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo
unico bancario;
Viste le risoluzioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati in data 21 dicembre 2016 aventi ad oggetto la relazione al
Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 243;
Vista la nota della Banca d'Italia n. 3810 del 24 giugno 2017, con
la quale e' stato rappresentato che, a seguito delle citate decisioni
della Banca Centrale Europea e del Comitato di Risoluzione Unico, nei
confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca
S.p.A. e' necessario avviare la procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Vista la nota della Banca d'Italia del 24 giugno 2017, contenente
una relazione di stima sul previsto valore di realizzo delle
attivita' deteriorate di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto
Banca S.p.A.;
Considerato che, in assenza di misure pubbliche di sostegno, la
sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca
S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa comporterebbe la
distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte, con
conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali
chirografari, che non sono protetti ne' preferiti, e imporrebbe una
improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per
imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul
tessuto produttivo e di carattere sociale, nonche' occupazionali, e
che, pertanto, vi e' la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare disposizioni volte a consentire l'ordinato svolgimento delle
operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un
grave turbamento dell'economia nell'area di operativita' delle banche
in questione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 giugno 2017, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a


il seguente decreto-legge:

Art. 1


Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della
liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza
S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca»
o, collettivamente, le «Banche») nonche' le modalita' e le condizioni
delle misure a sostegno di queste ultime in conformita' con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente
decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le
Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 2.
2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea sono adottate a seguito della
positiva decisione della Commissione Europea sulla loro
compatibilita' con la disciplina dell'Unione Europea in materia di
aiuti di Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»), sulla
base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla
Commissione Europea, sino al termine della procedura, una relazione
annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi
dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.
Art. 2


Liquidazione coatta amministrativa

1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della
Commissione Europea di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze con uno o piu' decreti, adottati su
proposta della Banca d'Italia, dispone:
a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche;
b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa
o di determinati rami di attivita' per il tempo tecnico necessario ad
attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga
all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la continuazione e' disposta
senza necessita' di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca
d'Italia o del comitato di sorveglianza;
c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui
all'articolo 3 in conformita' all'offerta vincolante formulata dal
cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con
l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto
della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati
nell'offerta stessa;
d) gli interventi indicati all'articolo 4 a sostegno della
cessione di cui all'articolo 3, in conformita' all'offerta vincolante
di cui alla lettera c).
2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento
del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86
del Testo unico bancario e' condotto con riferimento ai soli
creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi
dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.
3. L'efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma 1 decorre,
relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del
medesimo comma, secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 1, del
Testo unico bancario. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente
decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si
applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle
disposizioni da esso richiamate.
Art. 3


Cessioni

1. I commissari liquidatori, in conformita' con quanto previsto dal
decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a
cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda,
suoi singoli rami, nonche' beni, diritti e rapporti giuridici
individuabili in blocco, ovvero attivita' e passivita', anche
parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in
liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto
previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo
per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma
2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla
cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
a) le passivita' indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a),
punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015,
n. 180;
b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e
obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche
o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di
investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni
subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti
destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della
cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passivita'.
2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso
i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia
sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessita' di
svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini
costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi
quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e
2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del
Testo unico bancario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
58, comma 3, del Testo unico bancario, il cessionario effettua gli
adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di
pubblicita' notizia o dichiarativa, cosi' come l'indicazione di dati
catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni
dalla pubblicazione sul sito. Restano fermi gli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nei confronti dei debitori ceduti la
pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo
1264 del codice civile. Non si applicano i termini previsti
dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Il cessionario
risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai
sensi del comma 1. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con
il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231. Al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Quando la cessione ha
ad oggetto beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio della
prelazione, la denuncia prevista dall'articolo 59 del medesimo
decreto legislativo e' effettuata dal cessionario entro trenta giorni
dalla conclusione del contratto di cessione; la condizione sospensiva
prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo
si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al
trasferimento dei beni culturali; non si applica il comma 6 del
medesimo articolo. Al contratto di cessione nella parte in cui esso
ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, fermo che il
cessionario subentra nella medesima situazione giuridica del cedente:
a) non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192; l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27
febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l'articolo 36, nella parte in cui
prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del
contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui
gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge
27 luglio 1978, n. 392;
b) non si applicano le nullita' di cui agli articoli 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l'immobile
ceduto si trova nelle condizioni previste per il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda
di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione
del contratto di cessione;
c) non si applicano le altre ipotesi di nullita' previste dalla
vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai
beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale,
comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio
degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che
possano incidere sulla conformita' urbanistica, edilizia, storica ed
architettonica dell'immobile.
3. Il cessionario e' individuato, anche sulla base di trattative a
livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta,
concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di
acquisto piu' conveniente, nonche' avendo riguardo agli impegni che
esso dovra' assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea
sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse
quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria,
contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e
possono essere anticipate dal Ministero, il cui credito e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e
dell'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.
(legge fallimentare). Tali spese possono essere anticipate a valere
sulle somme di cui all'articolo 9, comma 1 e sono restituite dal
soggetto in liquidazione mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato.
4. Se la concentrazione che deriva dalla cessione non e'
disciplinata dal regolamento (UE) n. 139/2004 del Consiglio del 20
gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure
previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi
generali dell'economia nazionale.
5. Se la cessione include titoli assistiti da garanzia dello Stato
ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, il corrispettivo della garanzia e'
riconsiderato e, se necessario, rivisto in applicazione dei criteri
indicati dall'articolo 6 del citato decreto per tener conto della
rischiosita' del soggetto garantito. Il cessionario puo' altresi'
rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i
titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e,
in relazione alla rinuncia, non e' dovuto alcun corrispettivo.
Art. 4


Interventi dello Stato

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli
effetti di quanto stabilito con il decreto o i decreti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con uno o piu' decreti:
a) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta,
sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione:
i. degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal
cessionario o da societa' che, al momento dell'avvio della
liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario
di una delle Banche a copertura dello sbilancio di cessione, definito
in esito alla due diligence di cui al comma 4 e alle retrocessioni di
cui al comma 5, lettera a); la garanzia puo' essere concessa per un
importo massimo di euro 5.351 milioni elevabile fino a euro 6.351
milioni a seguito della predetta due diligence;
ii. degli obblighi di riacquisto dei crediti indicati dal comma
5, lettera b), per un importo massimo di euro 4.000 milioni;
b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui
all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato
dall'operazione di cessione, per un importo massimo di euro 3.500
milioni;
c) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta,
sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione
derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto
in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo
pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della
differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in
liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo
accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491
milioni;
d) dispone l'erogazione al cessionario di cui all'articolo 3 di
risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale in
conformita' agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini
del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un
importo massimo di euro 1.285 milioni.
2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1 stabilisce che il
contratto di cessione preveda che il cessionario anticipi al
commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento
della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le
indennita' spettanti agli organi liquidatori; in questo caso, il
decreto prevede altresi' che il Ministero rimborsi al cessionario
quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti
del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il
rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario
o dal rimborso effettuato dal Ministero e' prededucibile ai sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della
legge fallimentare.
3. Il credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al
comma 1, lettera a), punto i., nella misura garantita dallo Stato, e
il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione
della garanzia sono pagati dopo i crediti prededucibili ai sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della
legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Per i pagamenti
effettuati ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii., e lettere b),
c) e d), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del
soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; il medesimo
credito del Ministero e il credito del cessionario di cui
all'articolo 3 derivante da violazione, inadempimento o non
conformita' degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal
soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato ai sensi del comma
1, lettera c), sono pagati con preferenza rispetto ai crediti
chirografari e dopo i crediti indicati al comma 1, lettera a), punto
i.; il medesimo trattamento e' riservato alla parte non garantita del
credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma
1, lettera a), punto i.
4. Entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio
di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio
ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e
applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi
dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il collegio e'
composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno
dal cessionario di cui all'articolo 3 ed il terzo, con funzione di
Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle
parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di
Roma. Gli esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con
legge 17 febbraio 2017, n. 15. Ad esito della due diligence:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto,
se del caso, l'adeguamento dell'importo dell'intervento nei limiti
del comma 1, lettera b);
b) il cessionario di cui all'articolo 3 puo' restituire o
retrocedere al soggetto in liquidazione attivita', passivita' o
rapporti dei soggetti in liquidazione o di societa' appartenenti ai
gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni
definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica la
lettera a).
5. Il contratto di cessione puo' prevedere che il cessionario
possa, secondo le modalita' e i criteri indicati nel contratto
medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione:
a) partecipazioni detenute da societa' che, all'avvio della
liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle
Banche, nonche' i crediti di dette societa' classificati come
attivita' deteriorate;
b) crediti ad alto rischio non classificati come attivita'
deteriorate, entro tre anni dalla cessione.
6. Alle restituzioni e retrocessioni di cui ai commi 4 e 5 si
applica l'articolo 3, comma 2.
7. Nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al comma 4,
cosi' come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in
forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto,
il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passivita'
restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario
retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.
Art. 5


Cessione di crediti deteriorati

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto
prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla
Societa' per la Gestione di Attivita' - S.G.A. S.p.A. (di seguito
anche "SGA") di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai
sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4,
unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici
accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA. Alla cessione non si
applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7,
salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90,
comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2.
2. Il corrispettivo e' rappresentato da un credito della
liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA, pari al
valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici
ceduti nel bilancio della SGA, periodicamente adeguato al minore o
maggiore valore di realizzo.
3. La SGA amministra i crediti e gli altri beni e rapporti
giuridici acquistati ai sensi del comma 1 con l'obiettivo di
massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni di
carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale di
cui all'articolo 108 del Testo unico bancario.
4. La SGA puo' costituire, con deliberazione dell'organo di
amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati esclusivamente
all'esercizio dell'attivita' indicata al comma 3. I patrimoni
destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore al
10 per cento del patrimonio netto della societa'. La deliberazione
dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti
giuridici compresi nel patrimonio destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice
civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo
2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro
delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e
i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento del credito indicato al comma 2 e costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA e dagli
altri patrimoni destinati eventualmente costituiti. Salvo che la
deliberazione dell'organo di amministrazione non disponga
diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione al
patrimonio destinato la SGA risponde nei limiti del patrimonio
stesso. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo
2447-quinquies del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel
patrimonio destinato sono distintamente indicati nello stato
patrimoniale della societa'. Si applica l'articolo 2447-septies,
commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto
separato e' redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali. Per quanto non diversamente disposto nel presente
articolo, ai patrimoni destinati si applicano le disposizioni del
codice civile qui espressamente richiamate.
5. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 4 puo'
essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, pubblicato per estratto e per notizia nella Gazzetta
Ufficiale. In tal caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale o, se precedente,
da quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, primo periodo, come richiamato dal comma 1 e non si
applicano gli articoli 2447-quater, secondo comma, e 2447-quinquies,
commi primo e secondo, del codice civile. I patrimoni destinati
costituiti con decreto possono essere modificati con deliberazione
dell'organo di amministrazione della SGA in conformita' a quanto
previsto al comma 4.
6. Alla societa' S.G.A. s.p.a. si applicano le disposizioni di cui
agli ultimi due periodi dell'articolo 23-quinquies, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 6


Misure di ristoro

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori
individuali, nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i
loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della
liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto,
detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle
Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con
le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del
Fondo di solidarieta' previsto dall'articolo 1, comma 855, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive
modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo
precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il
convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso
dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto
tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti
finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati
entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo
gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento e' stato
acquistato dal dante causa.
2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
in materia di accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6
del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro il 30 settembre 2017.
Art. 7


Disposizioni fiscali

1. Nelle cessioni di cui all'articolo 3 i crediti d'imposta di cui
ai commi 55, 56, 56-bis, 56-bis1 e 56-ter dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ceduti dal
soggetto cedente al soggetto cessionario. Con riferimento
all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta il soggetto cessionario
subentra nei medesimi diritti che spettavano al soggetto cedente.
2. Le cessioni di cui all'articolo 3 si considerano cessione di
rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni
di cui al periodo precedente, nonche' le retrocessioni e le
restituzioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si
applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
3. Nelle cessioni di cui all'articolo 3, al soggetto cessionario e
al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste,
rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a
risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
4. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno
delle cessioni di cui all'articolo 4, ivi inclusi quelli indicati al
comma 1, lettera d) del medesimo articolo, non concorrono, in quanto
escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle
imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione
netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito
delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i
contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque
deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito
e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
5. Al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le
disposizioni previste, rispettivamente, per la societa' beneficiaria
e la societa' scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
Art. 8


Disposizioni di attuazione

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' dettare misure
tecniche di attuazione del presente decreto con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare.
Art. 9


Disposizioni finanziarie

1. Le misure di cui al presente decreto sono adottate a valere e
nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 24,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.
2. Alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti
dall'esito della due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, e
dalla retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori
attivita', passivita' o rapporti ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
lettera a), si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per
l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Al fine della determinazione dello
sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscono al
Ministero una situazione patrimoniale in esito alla due diligence di
cui all'articolo 4, comma 4, successivamente aggiornata al 31
dicembre di ogni anno.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 10


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 25 giugno 2017

MATTARELLA


Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Orlando

[Modificato da Vendita 18/07/2017 22:51]
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